La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Proseguendo la navigazione - senza modificare le impostazioni del browser - accetti di ricevere https://seobookmarkpro.com/story18516400/5-t%C3%A9cnicas-sencillas-para-la-reati-truffa-e-iva-non-versata